Collazione ereditaria: cos’è, come funziona e quando è obbligatoria

La collazione ereditaria è il meccanismo attraverso il quale, al momento della successione, determinate donazioni fatte in vita dal defunto a figli, loro discendenti e coniuge vengono considerate nella divisione dell’eredità. Lo scopo è tenere conto di quanto alcuni coeredi abbiano già ricevuto prima dell’apertura della successione, così da formare correttamente la massa ereditaria da dividere.

Questo non significa necessariamente che chi ha ricevuto una donazione debba restituire materialmente il bene. A seconda di ciò che è stato donato e delle regole previste dal Codice civile, il conferimento può avvenire in natura, per imputazione oppure, nel caso delle somme di denaro, secondo una disciplina specifica.

L’istituto della collazione è regolato dagli articoli 737 e seguenti del Codice civile e opera tra determinati soggetti che concorrono alla successione, salvo le eccezioni previste dalla legge e l’eventuale dispensa dalla collazione disposta dal defunto.

Cos’è la collazione ereditaria e a cosa serve

Il fondamento della collazione consiste nell’esigenza di tenere conto delle liberalità che il defunto ha effettuato in vita a favore di alcuni dei soggetti destinati a concorrere alla sua successione.

In termini pratici, una donazione ricevuta da un figlio può assumere rilievo, nei rapporti con gli altri coeredi, come un’anticipazione di quanto gli sarebbe successivamente spettato sul patrimonio ereditario. Al momento della divisione, ciò che è stato ricevuto può quindi incidere sulla determinazione delle quote e sull’attribuzione dei beni rimasti.

Si consideri, ad esempio, il caso di un genitore con due figli che abbia effettuato in vita una donazione soltanto a uno di essi. Se quella liberalità è soggetta a collazione, nella divisione non si considera soltanto ciò che è rimasto nel patrimonio del defunto, ma anche quanto uno dei figli ha già ricevuto.

La collazione non comporta quindi la revoca della donazione e non determina necessariamente il ritorno materiale del bene nel patrimonio ereditario. Serve invece a tenere conto, nel momento della divisione ereditaria, delle attribuzioni patrimoniali effettuate dal defunto quando era in vita.

L’istituto presuppone inoltre l’esistenza di una comunione ereditaria e di un patrimonio da dividere. La Cassazione ha chiarito che, se l’asse è stato interamente esaurito attraverso donazioni o legati e non esiste un relictum da dividere, non vi è luogo alla collazione, ferma restando l’eventuale tutela mediante altri strumenti, come l’azione di riduzione.

Chi è tenuto alla collazione

L’articolo 737 del Codice civile individua i soggetti tenuti alla collazione: i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire quanto ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo dispensa.

Non tutti gli eredi sono quindi soggetti a questo obbligo. È necessario che chi ha ricevuto la liberalità appartenga a una delle categorie previste dalla legge e partecipi alla successione.

Sono interessati:

  • i figli del defunto;
  • i loro discendenti, quando concorrono alla successione;
  • il coniuge del defunto.

Un fratello, una sorella o un soggetto estraneo alla famiglia che abbia ricevuto una donazione non è, per questo solo fatto, tenuto alla collazione prevista dall’articolo 737.

La disciplina può trovare applicazione sia nella successione legittima sia, quando ne ricorrono i presupposti, nella successione testamentaria. La presenza di un testamento non esclude quindi automaticamente la collazione.

Anche l’accettazione dell’eredità assume rilievo. Chi rinuncia all’eredità non partecipa alla divisione come coerede e non è quindi tenuto alla collazione in tale veste.

La donazione ricevuta può tuttavia continuare ad avere effetti sotto altri profili successori, soprattutto nella determinazione della quota disponibile e nella tutela degli eventuali legittimari. Anche il materiale di ricerca segnala espressamente questa distinzione.

Quali donazioni sono soggette a collazione

L’oggetto della collazione non comprende soltanto le donazioni formalizzate mediante uno specifico contratto di donazione. L’articolo 737 fa riferimento infatti a ciò che il coerede ha ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente.

Possono quindi assumere rilievo sia una donazione diretta sia determinate liberalità realizzate attraverso operazioni differenti.

Donazione di un immobile

Uno dei casi più frequenti riguarda un bene immobile donato in vita a un figlio. Per gli immobili l’articolo 746 del Codice civile prevede che la collazione si faccia rendendo il bene in natura oppure imputandone il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce. La scelta, però, non è sempre disponibile: se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto per imputazione.

Quando l’immobile viene conferito per imputazione, assume rilievo il suo valore al momento dell’apertura della successione. La Cassazione ha ribadito nel 2024 che non deve essere considerato il valore raggiunto successivamente al momento della divisione.

Donazione di somme di denaro

Anche le somme di denaro donate in vita dal defunto possono essere soggette a collazione.

Prima di tutto, però, è necessario verificare che il denaro ricevuto costituisse effettivamente una donazione. Un bonifico o un trasferimento di denaro da un genitore a un figlio può avere infatti finalità diverse: potrebbe trattarsi, ad esempio, di un prestito, di un rimborso o del pagamento di una normale spesa di mantenimento. Per questo non ogni somma ricevuta deve essere automaticamente considerata una liberalità. Anche il materiale di ricerca insiste su questa distinzione.

Quando invece si tratta effettivamente di denaro donato e soggetto a collazione, il Codice civile prevede una disciplina specifica. In termini semplici, chi ha già ricevuto una somma dal defunto ne deve tenere conto al momento della divisione e, di conseguenza, può ricevere una quantità minore del denaro presente nell’eredità.

Se il denaro disponibile nell’asse ereditario non è sufficiente, si applicano le ulteriori modalità previste dall’articolo 751 del Codice civile.

Questo meccanismo è diverso dalla collazione per imputazione prevista per altri beni: proprio per questo è utile trattare separatamente la donazione di somme di denaro.

Donazioni indirette

Può rientrare nella collazione anche una donazione indiretta, cioè una liberalità realizzata mediante un’operazione diversa dal contratto tipico di donazione.

Un esempio ricorrente è quello del genitore che sostiene il costo per acquistare un immobile che viene intestato al figlio oppure che paga il debito o il mutuo del figlio. Anche in questi casi, tuttavia, è necessario accertare la reale natura dell’operazione e distinguere una liberalità da un prestito, un rimborso o una spesa di mantenimento.

La documentazione disponibile può quindi diventare determinante per comprendere cosa sia realmente avvenuto.

Per approfondire gli strumenti relativi alla pianificazione del patrimonio e alla successione è possibile consultare la sezione dello Studio dedicata a Testamento, successioni e trust, nella quale sono trattati anche donazioni, dichiarazione di successione e divisione tra eredi.

Quali spese non sono soggette a collazione

La collazione non riguarda soltanto beni o somme di denaro trasferiti attraverso una vera e propria donazione. In alcuni casi possono assumere rilievo anche spese sostenute dal defunto a vantaggio di un figlio o di un altro soggetto tenuto alla collazione, quando per natura e consistenza rappresentano un effettivo vantaggio patrimoniale.

Questo non significa, però, che tutte le spese sostenute da un genitore per un figlio debbano essere considerate al momento della successione. Il Codice civile esclude espressamente dalla collazione le normali spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia e le spese ordinarie per abbigliamento e nozze.

Per alcune spese, come quelle sostenute per il corredo nuziale o per l’istruzione artistica o professionale, la valutazione può invece dipendere dalla loro entità: assumono rilievo quando eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenendo conto anche delle condizioni economiche del defunto.

Il criterio da considerare è quindi la natura concreta dell’attribuzione. Pagare le normali spese di vita, di studio o di cura di un figlio è diverso dal sostenere un esborso particolarmente elevato che gli procura un vantaggio patrimoniale ulteriore. Per questo, soprattutto nei casi meno evidenti, è necessario valutare importo, finalità e circostanze della spesa. Anche il materiale di ricerca sottolinea che il confine può diventare meno netto quando gli aiuti economici superano significativamente il normale mantenimento.

Per il coniuge il Codice civile prevede inoltre una specifica esclusione per le donazioni di modico valore, la cui modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Come avviene la collazione: in natura, per imputazione o per il denaro

Il termine conferire non significa necessariamente consegnare materialmente agli altri eredi ciò che è stato ricevuto.

Il funzionamento cambia a seconda della natura del bene.

Collazione in natura

Con la collazione in natura, il bene precedentemente donato viene ricondotto nella massa ereditaria e torna a partecipare materialmente alla divisione.

Per gli immobili, il Codice civile attribuisce al coerede donatario la possibilità di scegliere il conferimento in natura nei casi previsti dalla legge.

Collazione per imputazione

Nella collazione per imputazione, invece, il bene resta al donatario, ma il suo valore viene conteggiato nella quota ereditaria che gli spetta.

In termini semplici, chi ha già ricevuto una parte del patrimonio mediante una donazione potrà ottenere una quantità inferiore dei beni rimasti nell’eredità.

Per i beni mobili la collazione avviene mediante imputazione e viene considerato il valore previsto dalla disciplina codicistica con riferimento all’apertura della successione. Anche la Cassazione ha richiamato questo principio.

Le somme di denaro, come visto, seguono invece la particolare disciplina dell’articolo 751.

Un esempio pratico di collazione ereditaria

Un esempio semplificato consente di comprendere più facilmente il funzionamento della collazione per imputazione.

Si consideri una successione con due figli e nessun altro erede. Nel patrimonio rimangono beni per un valore complessivo di 100.000 euro, mentre il Figlio A aveva già ricevuto in vita un bene il cui valore rilevante ai fini della collazione è pari a 40.000 euro.

Collazione ereditaria: esempio di calcolo delle quote
Situazione Valore
Patrimonio rimasto da dividere 100.000 €
Valore imputato al Figlio A 40.000 €
Valore imputato al Figlio B 0 €
Massa considerata nell’esempio 140.000 €
Quota teorica di ciascun figlio 70.000 €

Poiché il Figlio A ha già ricevuto un valore di 40.000 euro, dei 100.000 euro rimasti gli vengono attribuiti 30.000 euro. Al Figlio B vengono invece attribuiti 70.000 euro.

Considerando anche quanto ricevuto in precedenza, ciascun figlio raggiunge così un valore complessivo di 70.000 euro.

L’esempio è volutamente semplificato. In una successione reale possono incidere la presenza del coniuge o di altri eredi, eventuali disposizioni testamentarie, i debiti, altre donazioni, il valore dei singoli beni e l’eventuale dispensa dalla collazione.

Dispensa dalla collazione: cos’è e come può essere prevista

Quando effettua una donazione, il donante può stabilire che quanto donato non debba essere considerato nella futura collazione tra gli eredi. Questa scelta prende il nome di dispensa dalla collazione.

La dispensa può essere prevista già nell’atto con cui viene effettuata la donazione. Ad esempio, un genitore che dona un immobile a un figlio può dichiarare nello stesso atto che quella donazione è dispensata dalla collazione. Poiché la donazione, salvo le eccezioni previste dalla legge, deve essere stipulata con atto pubblico, questa volontà può essere espressa direttamente nell’atto ricevuto dal notaio.

La decisione può anche essere manifestata successivamente, ad esempio attraverso una disposizione testamentaria. In questo caso il genitore può stabilire nel testamento che una donazione effettuata in precedenza sia dispensata dalla collazione. Il testamento può essere olografo, cioè scritto interamente a mano, datato e sottoscritto dal testatore, oppure essere ricevuto dal notaio nelle forme previste dalla legge.

Non è quindi corretto pensare che la dispensa venga concessa dagli altri eredi dopo la morte del donante. È il donante a esprimere questa volontà, mentre gli effetti della dispensa diventano rilevanti quando si apre la successione e occorre stabilire come le donazioni effettuate in vita incidano sulla divisione tra i coeredi.

La dispensa, tuttavia, non consente al donante di disporre liberamente dell’intero patrimonio a favore di un solo erede. Produce effetto soltanto entro i limiti della quota disponibile, cioè la parte del patrimonio della quale è possibile disporre senza compromettere la quota che la legge riserva ai legittimari, come il coniuge e i figli.

Per esempio, se un genitore dona un immobile a uno dei figli e lo dispensa dalla collazione, alla sua morte quel figlio potrà beneficiare della dispensa nei limiti consentiti dalla quota disponibile. Se la donazione incide invece sui diritti che la legge riserva agli altri legittimari, la presenza della dispensa non elimina le tutele previste a loro favore.

La dispensa dalla collazione non significa, infatti, che la donazione diventi irrilevante per la successione. Anche una donazione dispensata deve essere considerata quando occorre verificare se siano state rispettate le quote riservate ai legittimari. A questo scopo viene effettuata la cosiddetta riunione fittizia, un calcolo che ricostruisce il patrimonio del defunto tenendo conto anche delle donazioni effettuate durante la vita.

Collazione, riunione fittizia, riduzione e divisione: le differenze

La collazione viene spesso avvicinata ad altri istituti del diritto delle successioni, ma le rispettive finalità sono differenti.

Istituto A cosa serve
Collazione Tiene conto di determinate donazioni nei rapporti tra i coeredi individuati dalla legge ai fini della divisione
Riunione fittizia Ricostruisce contabilmente patrimonio e donazioni per determinare la quota disponibile e le quote riservate ai legittimari
Azione di riduzione Consente al legittimario leso di ottenere la reintegrazione della quota che la legge gli riserva
Divisione ereditaria Ripartisce concretamente il patrimonio tra i coeredi e pone fine alla comunione ereditaria

La riunione fittizia considera, ai fini del calcolo della legittima, le donazioni effettuate dal defunto anche a soggetti diversi da quelli obbligati alla collazione. Non comporta di per sé la restituzione dei beni: è un’operazione di calcolo.

L’azione di riduzione ha invece lo scopo di tutelare il legittimario che abbia subito una lesione della propria quota riservata. Collazione e riduzione possono riguardare la stessa donazione, ma rimangono istituti autonomi. La Corte di Cassazione ha espressamente ribadito la diversità di presupposti e finalità tra divisione ereditaria e azione di riduzione.

La collazione nella divisione ereditaria e il ruolo del notaio

Quando nella successione sono presenti donazioni effettuate in vita dal defunto, prima della divisione può rendersi necessario ricostruire l’intera situazione patrimoniale.

Non è sufficiente sapere che un figlio o il coniuge abbia ricevuto un bene o una somma di denaro. Occorre verificare la natura dell’attribuzione, stabilire se rientri nella collazione, individuare l’eventuale dispensa e determinare quale valore debba essere considerato.

Nella pratica possono essere utili:

  • gli atti di donazione;
  • l’eventuale testamento;
  • la dichiarazione di successione;
  • la documentazione relativa agli immobili e agli altri beni;
  • estratti conto e altra documentazione bancaria, quando occorre ricostruire trasferimenti di denaro;
  • eventuali perizie per la valutazione dei beni;
  • la documentazione dalla quale risulti un’eventuale dispensa.

Anche i documenti di ricerca indicano atti di donazione, testamento, inventario dei beni e perizie tra i principali elementi necessari per ricostruire correttamente la situazione.

Il notaio può esaminare la documentazione e verificare gli elementi rilevanti per la successione e per l’eventuale divisione consensuale del patrimonio. Quando esiste un conflitto che richiede una decisione giudiziale, la controversia segue invece le forme previste per la divisione giudiziale e per le altre eventuali azioni. Il materiale analizzato distingue infatti correttamente il ruolo notarile nella divisione consensuale dalla divisione davanti al giudice in caso di disaccordo.

Per approfondire anche la documentazione normalmente richiesta nelle pratiche successorie è disponibile la sezione Servizi per la famiglia dello Studio, che comprende una specifica voce dedicata alla successione.

La collazione ereditaria si prescrive?

Il diritto alla collazione è strettamente collegato al diritto di chiedere la divisione ereditaria.

Secondo l’impostazione accolta anche negli studi del Consiglio Nazionale del Notariato, esso partecipa dell’imprescrittibilità prevista per l’azione di divisione tra coeredi. In altri termini, non è previsto per la collazione un autonomo termine ordinario di prescrizione decorrente dall’apertura della successione. (Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 77-2023/C, G. Amadio, Struttura ed effetti della collazione nella teoria della divisione ereditaria).

Questo principio non significa però che qualsiasi questione relativa a una vecchia donazione possa essere fatta valere senza limiti temporali.

Può infatti essere necessario esercitare altre azioni, ciascuna soggetta alla propria disciplina. Ad esempio, quando per ottenere la collazione sia necessario prima dimostrare che un trasferimento formalmente oneroso nascondeva in realtà una donazione, l’azione diretta ad accertare la simulazione è di per sé imprescrittibile, perché mira ad accertare la nullità del negozio simulato; possono invece essere soggetti a prescrizione i diritti che dal negozio dissimulato derivano (Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2025, n. 4146).

Per questo, soprattutto in presenza di donazioni risalenti nel tempo o di operazioni contestate, occorre individuare con precisione quale diritto o azione debba concretamente essere esercitato.

Assistenza notarile per successioni e collazione ereditaria a Padova

Quando nella successione sono presenti donazioni effettuate in vita dal defunto, può essere necessario ricostruire le attribuzioni patrimoniali, verificare l’eventuale dispensa dalla collazione e valutarne gli effetti sulla successiva divisione tra coeredi.

Lo Studio Notarile Associato Doria Saglietti Scerbo presta assistenza in materia successoria presso le proprie sedi:

  • Sede principale di Padova: Corso del Popolo, 8/C – 35131 Padova | Tel. 049 655 080
  • Ufficio di Vigonza: Via Bachelet, 5 – 35010 Vigonza (PD) | Tel. 049 628 807
  • Ufficio di Grantorto: Via Umberto I, 55/2 – 35010 Grantorto (PD) | Tel. 049 655 080

È possibile scrivere all’indirizzo info@studionotariledbs.it oppure utilizzare la pagina Contatti e Preventivi per richiedere informazioni o fissare un appuntamento. I recapiti corrispondono a quelli attualmente pubblicati nella pagina Contatti dello Studio.

FAQ sulla collazione ereditaria

La collazione ereditaria è obbligatoria?

La collazione opera automaticamente quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge: riguarda i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione e hanno ricevuto dal defunto donazioni dirette o indirette. La Cassazione (Cass. civ., sez. VI-2, ordinanza 14 gennaio 2021, n. 509, in continuità con Cass. civ. n. 13660/2017 e n. 23529/2017) ha chiarito che l’obbligo sorge con l’apertura della successione e non richiede, di per sé, una specifica domanda dei coeredi. Resta possibile una dispensa nei limiti della quota disponibile.

Chi rinuncia all’eredità deve fare la collazione?

In linea generale no, perché chi rinuncia non partecipa alla successione in qualità di coerede. La donazione ricevuta può tuttavia continuare ad assumere rilievo per la determinazione della quota disponibile e per gli eventuali diritti degli altri legittimari.

Una casa donata a un figlio deve essere restituita agli altri eredi?

Non necessariamente. Per gli immobili la collazione può avvenire in natura oppure per imputazione. In quest’ultimo caso il bene rimane al donatario e viene considerato il suo valore ai fini della divisione. Resta ferma la possibilità per il donante di dispensare dalla collazione.

Le somme di denaro donate a un figlio rientrano nella collazione?

Sì, quando costituiscono effettivamente una donazione soggetta a collazione. Per il denaro il Codice civile prevede però una disciplina specifica. Occorre inoltre distinguere la donazione da un prestito, un rimborso o una normale spesa sostenuta dal genitore.

Le spese sostenute dai genitori per i figli sono soggette a collazione?

Le normali spese di mantenimento, educazione e malattia e le altre spese escluse dalla legge non devono essere conferite. Quando invece un’attribuzione economica supera le normali esigenze familiari o ha una diversa funzione, può essere necessario valutarne concretamente la natura.

Cos’è la dispensa dalla collazione?

È la volontà del donante di esonerare il beneficiario dal conferimento della donazione nei rapporti divisionali con gli altri coeredi. La dispensa opera soltanto entro i limiti della quota disponibile e non elimina gli eventuali diritti dei legittimari.

Qual è la differenza tra collazione e azione di riduzione?

La collazione riguarda i rapporti tra determinati coeredi e serve a considerare alcune donazioni ai fini della divisione ereditaria. L’azione di riduzione tutela invece il legittimario quando donazioni o disposizioni testamentarie hanno leso la quota che la legge gli riserva.