La fusione è l’operazione straordinaria con cui due o più società si unificano in un’unica organizzazione. L’art. 2501 del codice civile ne prevede due forme: la fusione propria, mediante costituzione di una nuova società, e la fusione per incorporazione, in cui una società (incorporante) assorbe una o più società incorporate. Per l’art. 2504-bis del codice civile la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione: la continuità dei rapporti giuridici è quindi piena. Quanto alla natura dell’operazione, la giurisprudenza l’ha a lungo qualificata come vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto; le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 21970/2021) hanno tuttavia precisato che la fusione per incorporazione determina l’estinzione della società incorporata, con effetti di tipo successorio, ferma restando la prosecuzione automatica di tutti i rapporti in capo all’incorporante.
L’intero procedimento di fusione richiede l’intervento del notaio quale pubblico ufficiale, per la verbalizzazione delle decisioni dei soci e per la stipula dell’atto di fusione in forma pubblica. La legge impone una sequenza di passaggi formali a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi, per garantire la trasparenza delle valutazioni economiche e la corretta determinazione del rapporto di cambio delle partecipazioni.
Nei paragrafi che seguono sono analizzate le fasi del procedimento ordinario, il corredo documentale e le deroghe previste per le fusioni semplificate.
Il procedimento ordinario previsto dal codice civile e le sue fasi
Il procedimento di fusione in forma ordinaria si sviluppa attraverso una sequenza di atti programmatici, informativi e deliberativi che coinvolgono gli organi amministrativi e i soci di tutte le società partecipanti.
Le tappe fondamentali dell’iter sono le seguenti:
- Progetto di fusione (art. 2501-ter c.c.): gli organi amministrativi di tutte le società partecipanti redigono un progetto comune contenente, tra l’altro, l’atto costitutivo della società risultante o incorporante, il rapporto di cambio delle azioni o quote con l’eventuale conguaglio in denaro (che nel procedimento ordinario non può superare il dieci per cento del valore nominale delle partecipazioni assegnate), le modalità di assegnazione delle partecipazioni e la data di decorrenza degli effetti contabili.
- Pubblicità del progetto: il progetto è iscritto nel registro delle imprese del luogo in cui hanno sede le società partecipanti oppure, in alternativa, pubblicato sul sito internet della società (art. 2501-ter, comma 3, c.c.). Tra l’iscrizione o la pubblicazione e la data della decisione dei soci devono decorrere almeno trenta giorni, salvo rinuncia al termine con il consenso unanime dei soci.
- Corredo documentale informativo: nei trenta giorni che precedono la decisione devono restare depositati presso la sede sociale (o pubblicati sul sito internet) il progetto di fusione, i bilanci degli ultimi tre esercizi, la situazione patrimoniale aggiornata di ciascuna società (art. 2501-quater c.c., riferita a una data non anteriore di oltre centoventi giorni al deposito del progetto), la relazione dell’organo amministrativo sulle ragioni giuridiche ed economiche dell’operazione (art. 2501-quinquies c.c.) e la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501-sexies c.c.), salve le esenzioni e le rinunce unanimi consentite dalla legge (art. 2501-septies c.c.).
- Decisione di fusione (art. 2502 c.c.): la fusione è decisa da ciascuna società mediante approvazione del relativo progetto: nelle società di capitali con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; nelle società di persone, salvo diversa pattuizione, con il consenso della maggioranza dei soci calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, con diritto di recesso per il socio che non ha consentito. La decisione è verbalizzata dal notaio e iscritta nel registro delle imprese (art. 2502-bis c.c.).
- Opposizione dei creditori (art. 2503 c.c.): l’atto di fusione può essere stipulato solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni delle decisioni di fusione, termine entro il quale i creditori anteriori alla pubblicità del progetto possono proporre opposizione. Se alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni, il termine è ridotto a trenta giorni (art. 2505-quater c.c.). La stipula anticipata è possibile nei casi indicati più avanti.
- Atto di fusione (art. 2504 c.c.): decorso il termine per l’opposizione, o quando ricorrono le condizioni per procedere anticipatamente, il notaio riceve l’atto di fusione per atto pubblico. L’atto è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese e la fusione produce effetto dall’ultima delle iscrizioni prescritte (art. 2504-bis, comma 2, c.c.).
La fusione per incorporazione di società interamente possedute
Il codice civile introduce importanti deroghe procedurali quando l’operazione avviene in presenza di specifici legami partecipativi. L’ipotesi più comune è l’incorporazione di società interamente possedute, disciplinata dall’art. 2505 del codice civile.
Quando l’incorporante detiene la totalità delle azioni o quote dell’incorporata, l’operazione si limita ad adeguare la situazione giuridica a una realtà economica già unificata: non essendovi soci di minoranza da tutelare, non occorre determinare alcun rapporto di cambio.
In questa ipotesi non si applicano:
- le indicazioni del progetto relative al rapporto di cambio e all’eventuale conguaglio in denaro, alle modalità di assegnazione delle partecipazioni e alla data dalla quale esse partecipano agli utili (art. 2501-ter, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.c.);
- la relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies c.c.);
- la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501-sexies c.c.).
Restano invece dovuti, salvo rinuncia con il consenso unanime dei soci, la situazione patrimoniale (art. 2501-quater c.c.) e il deposito degli atti previsto dall’art. 2501-septies del codice civile.
Secondo l’orientamento prevalente della prassi notarile, il possesso integrale delle partecipazioni deve sussistere al momento della stipula dell’atto di fusione, mentre è legittimo approvare il progetto in una fase anteriore, subordinando la stipula alla successiva acquisizione delle partecipazioni residue. L’atto costitutivo o lo statuto può inoltre prevedere che la fusione sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, purché siano rispettati, per ciascuna società, i commi 3 e 4 dell’art. 2501-ter e, per l’incorporante, l’art. 2501-septies del codice civile. Resta ferma la facoltà dei soci dell’incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale di chiedere, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione del progetto, che la decisione sia adottata dai soci ai sensi dell’art. 2502, comma 1, del codice civile.
Oltre all’incorporazione della controllata totalitaria diretta, la dottrina prevalente e le massime dei consigli notarili ammettono l’estensione analogica delle semplificazioni, in particolare l’esonero dalla relazione degli esperti, alle ipotesi in cui l’operazione non può determinare alcuna variazione del valore relativo delle partecipazioni dei soci:
- fusione “a cascata”: la società principale possiede interamente una seconda società, che a sua volta detiene il cento per cento di una terza;
- fusione di società “sorelle”: due o più società interamente e direttamente possedute dal medesimo unico socio o dalla stessa controllante;
- fusione tra società “a specchio”: le società partecipanti hanno la medesima compagine sociale, con identiche percentuali di partecipazione e identici diritti;
- fusione inversa: la controllante è incorporata nella controllata da essa interamente posseduta.
Trattandosi di applicazioni analogiche non espressamente codificate, la loro concreta praticabilità va verificata caso per caso con il notaio incaricato.
L’incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento
L’art. 2505-bis del codice civile estende la procedura agevolata all’incorporazione di società possedute dall’incorporante in misura pari o superiore al novanta per cento. In questa fattispecie non si applicano le disposizioni sulla situazione patrimoniale (art. 2501-quater c.c.), sulla relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies c.c.), sulla relazione degli esperti (art. 2501-sexies c.c.) e sul deposito degli atti (art. 2501-septies c.c.), a condizione che venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti per il recesso.
A differenza dell’ipotesi dell’art. 2505, qui il rapporto di cambio resta necessario, perché esistono soci di minoranza dell’incorporata cui devono essere assegnate partecipazioni dell’incorporante, salvo che essi esercitino il diritto di vendita. Il termine e le modalità di esercizio di tale diritto non sono fissati dal codice e vanno quindi disciplinati nel progetto di fusione; per le società per azioni, la prassi notarile ritiene applicabile l’art. 2437-ter, comma 5, del codice civile, per cui i soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore delle partecipazioni nei quindici giorni precedenti l’assemblea. Secondo l’orientamento prevalente, l’eventuale contestazione sul valore del corrispettivo non impedisce il perfezionamento della fusione, ferma la tutela risarcitoria del socio.
Se previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto, la decisione di fusione può essere adottata dall’organo amministrativo della sola società incorporante, con deliberazione risultante da atto pubblico, purché sia rispettato l’art. 2501-septies del codice civile e la pubblicità del progetto dell’incorporante sia eseguita almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione dell’incorporata; nell’incorporata, dove esiste una minoranza, la decisione spetta invece necessariamente ai soci. Anche in questo caso i soci dell’incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale possono chiedere che la decisione sia rimessa ai soci.
I termini ridotti nelle fusioni senza società azionarie
Un’ulteriore semplificazione è dettata dall’art. 2505-quater del codice civile, che si applica quando alla fusione non partecipano società per azioni, in accomandita per azioni né cooperative per azioni: è il caso tipico della fusione tra società a responsabilità limitata e/o società di persone.
In questi casi la legge dispone la riduzione alla metà dei principali termini del procedimento:
- il termine di trenta giorni tra la pubblicità del progetto e la decisione dei soci è ridotto a quindici giorni (art. 2501-ter, comma 4, c.c.);
- il termine di trenta giorni per il deposito preventivo dei documenti presso la sede sociale è ridotto a quindici giorni (art. 2501-septies, comma 1, c.c.);
- il termine di sessanta giorni per l’opposizione dei creditori è ridotto a trenta giorni (art. 2503, comma 1, c.c.).
La stessa norma dispone inoltre che a queste fusioni non si applicano il divieto di partecipazione per le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo (art. 2501, comma 2, c.c.) né il limite del dieci per cento per il conguaglio in denaro (art. 2501-ter, comma 2, c.c.).
Le riduzioni dei termini sono cumulabili con gli esoneri documentali previsti per le società interamente possedute o possedute al novanta per cento, consentendo alle piccole e medie imprese di realizzare la fusione in tempi rapidi e con un carico documentale minimo.
Quadro di sintesi: termini del procedimento e documenti richiesti
La prima tabella riassume i termini del procedimento di fusione e le relative possibilità di deroga; la seconda riepiloga i documenti richiesti nelle diverse ipotesi, ordinaria e semplificate.
Tabella 1 – I termini del procedimento di fusione
| Termine | Regola generale | Fusioni senza società azionarie (art. 2505-quater c.c.) | Deroghe possibili |
| Tra pubblicità del progetto e decisione dei soci (art. 2501-ter, comma 4, c.c.) | 30 giorni | 15 giorni | Rinunciabile con il consenso unanime dei soci di ciascuna società |
| Deposito di progetto, bilanci, situazioni patrimoniali e relazioni presso la sede o sul sito (art. 2501-septies c.c.) | 30 giorni precedenti la decisione | 15 giorni precedenti la decisione | Rinunciabile con il consenso unanime dei soci; non dovuto ex lege nell’ipotesi dell’art. 2505-bis c.c. |
| Tra l’ultima iscrizione delle decisioni di fusione e la stipula dell’atto (art. 2503 c.c.) | 60 giorni | 30 giorni | Stipula anticipata se: consenso dei creditori anteriori; pagamento dei creditori non consenzienti; deposito delle somme corrispondenti presso una banca; asseverazione di un’unica società di revisione ex art. 2501-sexies c.c. In caso di opposizione, il tribunale può comunque autorizzare la fusione previa idonea garanzia (art. 2503, comma 2, c.c.) |
Tabella 2 – Documenti richiesti: procedura ordinaria e fusioni semplificate
| Documento | Procedura ordinaria | Incorporazione di società interamente posseduta (art. 2505 c.c.) | Incorporazione al 90% o più (art. 2505-bis c.c.)* |
| Indicazioni del progetto su rapporto di cambio, conguaglio, assegnazione e partecipazione agli utili (art. 2501-ter, nn. 3-5, c.c.) | Richieste | Non richieste | Richieste (esistono soci di minoranza) |
| Situazione patrimoniale (art. 2501-quater c.c.) | Richiesta; rinunciabile all’unanimità | Richiesta; rinunciabile all’unanimità | Non richiesta ex lege |
| Relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies c.c.) | Richiesta; rinunciabile all’unanimità | Non richiesta | Non richiesta ex lege |
| Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501-sexies c.c.) | Richiesta; rinunciabile all’unanimità | Non richiesta | Non richiesta ex lege |
| Deposito degli atti presso la sede o sul sito internet (art. 2501-septies c.c.) | Richiesto; termine rinunciabile all’unanimità | Richiesto | Non richiesto ex lege; resta necessario se la fusione è decisa dall’organo amministrativo dell’incorporante (art. 2505-bis, comma 2, c.c.) |
* Gli esoneri dell’art. 2505-bis c.c. operano a condizione che ai soci di minoranza dell’incorporata sia concesso il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni dall’incorporante a un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti per il recesso.
Errori e criticità frequenti che rallentano la fusione nella prassi
Nella pianificazione di un’operazione di fusione, la mancata considerazione di alcuni profili tecnici può compromettere la validità degli atti o rallentare il lavoro del notaio:
- Confusione con la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (leveraged buy-out): quando una società ha contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra e per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima costituisce garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica l’art. 2501-bis del codice civile, che esclude espressamente le semplificazioni degli artt. 2505 e 2505-bis e richiede specifici obblighi informativi rafforzati (indicazione delle risorse finanziarie, relazione dell’organo amministrativo e degli esperti, relazione del revisore).
- Mancato rispetto dei termini in assenza di unanimità: ridurre i termini di pubblicità o di deposito senza il consenso unanime dei soci di tutte le società partecipanti, debitamente documentato nei verbali, espone l’operazione a contestazioni e al rifiuto di ricevimento dell’atto.
Gli effetti della fusione su contratti, rapporti di lavoro e debiti
La fusione produce effetto dal momento dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel registro delle imprese (art. 2504-bis, comma 2, c.c.). Solo nella fusione per incorporazione può essere stabilita una data di efficacia successiva; per gli effetti contabili e la partecipazione agli utili è invece possibile anche la retrodatazione. Da tale momento la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Le conseguenze si riflettono in tre ambiti principali:
- Contratti e rapporti commerciali: il subentro nelle posizioni contrattuali delle società fuse o incorporate è automatico e non richiede il consenso delle controparti, salvo che siano state pattuite clausole di change of control o altre previsioni contrarie.
- Rapporti di lavoro: la fusione costituisce trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 del codice civile: i rapporti di lavoro proseguono senza soluzione di continuità con la società risultante o incorporante, con conservazione dei diritti maturati; nelle imprese con più di quindici dipendenti si applica inoltre la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 47 della legge n. 428/1990.
- Debiti e rapporti processuali: la società risultante o incorporante subentra in tutte le passività anteriori delle società partecipanti; i giudizi in corso proseguono senza interruzione nei confronti della società risultante dall’operazione.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo (art. 2501, comma 2, c.c.); il divieto, peraltro, non si applica alle fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (art. 2505-quater c.c.). Per gli enti del terzo settore che intendono procedere a una fusione, il percorso si interseca con gli adempimenti presso il registro unico nazionale: per un approfondimento, consulta la guida sugli enti del terzo settore e il RUNTS.

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FAQ – Procedimento di fusione e adempimenti societari
Quali sono i principali vantaggi della fusione semplificata rispetto a quella ordinaria?
I vantaggi si traducono in un sensibile risparmio di tempi e di costi. L’esonero dalla relazione degli esperti sul rapporto di cambio elimina i relativi compensi professionali e, quando la società incorporante o risultante è una società per azioni o in accomandita per azioni, anche i tempi tecnici della designazione dell’esperto da parte del tribunale (art. 2501-sexies c.c.). La riduzione alla metà dei termini nelle fusioni cui non partecipano società azionarie accelera ulteriormente la riorganizzazione dei gruppi, consentendo di giungere alla stipula dell’atto pubblico in poche settimane.
Cosa succede se lo statuto non prevede la fusione con delibera degli amministratori?
Se l’atto costitutivo o lo statuto non contengono la clausola che rimette la decisione all’organo amministrativo, questa specifica semplificazione non è applicabile e la fusione deve essere decisa dai soci: nelle società per azioni dall’assemblea straordinaria, nelle società a responsabilità limitata dai soci con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, nelle società di persone con le maggioranze dell’art. 2502 del codice civile. Restano comunque fermi gli esoneri documentali relativi al rapporto di cambio.
I creditori sociali mantengono le stesse tutele nella fusione semplificata?
Sì: la tutela dei creditori non subisce limitazioni per effetto delle semplificazioni documentali. Il diritto di proporre opposizione entro i termini di legge (sessanta giorni, ridotti a trenta nelle fusioni senza società azionarie) decorre dall’ultima delle iscrizioni delle decisioni di fusione nel registro delle imprese. La stipula anticipata dell’atto è possibile solo con il consenso dei creditori anteriori, con il pagamento dei creditori non consenzienti, con il deposito delle somme corrispondenti presso una banca oppure in presenza dell’asseverazione di un’unica società di revisione che escluda la necessità di garanzie; in caso di opposizione, il tribunale può comunque autorizzare l’operazione previa prestazione di idonea garanzia.
Che cos’è la fusione eterogenea e quali limiti comporta?
Si parla comunemente di fusione eterogenea quando l’operazione coinvolge enti di tipo diverso: tra società di capitali e società di persone la fusione produce anche gli effetti di una trasformazione, con applicazione delle relative regole su maggioranze, consensi e diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alla decisione; quando partecipano enti non societari valgono i limiti previsti per la trasformazione eterogenea. Questa fattispecie non va confusa con la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (leveraged buy-out), per la quale l’art. 2501-bis del codice civile esclude espressamente le semplificazioni previste per i legami di controllo totalitario o al novanta per cento. Per una corretta impostazione del progetto è opportuno analizzare preventivamente la struttura societaria con lo studio notarile.
Quali sono i diritti e gli obblighi che si trasferiscono a seguito dell’operazione?
La società incorporante o risultante dalla fusione assume integralmente i diritti e gli obblighi delle società partecipanti: il subentro è automatico e riguarda ogni posizione attiva o passiva, comprese le passività anteriori alla fusione e i procedimenti giudiziari in corso, che proseguono senza interruzione (art. 2504-bis, comma 1, c.c.).
In quali casi la fusione non è consentita alle società in liquidazione?
La società in liquidazione può partecipare alla fusione finché non sia iniziata la distribuzione dell’attivo tra i soci; iniziata la ripartizione, opera il divieto dell’art. 2501, comma 2, del codice civile, per evitare che l’operazione aggiri la corretta chiusura dei rapporti con i creditori. Il divieto non si applica, tuttavia, alle fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (art. 2505-quater c.c.).
Come funziona la tutela per i terzi danneggiati dalla fusione o per i creditori?
Prima della stipula, i creditori anteriori sono tutelati dal diritto di opposizione ex art. 2503 del codice civile. Dopo l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, l’invalidità dell’atto non può più essere pronunciata (art. 2504-quater c.c.): resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione, che può essere fatto valere nei confronti delle società e, ricorrendone i presupposti, degli amministratori e degli esperti.
Cosa succede se è necessaria una modifica del progetto di fusione prima della delibera?
La decisione di fusione può apportare al progetto solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi (art. 2502, comma 2, c.c.). Ogni variazione ulteriore richiede una nuova approvazione del progetto da parte degli organi amministrativi di tutte le società partecipanti e la ripetizione della pubblicità, con i relativi termini, salva la rinuncia con il consenso unanime dei soci. Per approfondire le implicazioni organizzative di una fusione e valutare il percorso più adatto alla propria struttura societaria, è possibile consultare l’area dedicata ai servizi societari e per le imprese.