Testamento pubblico: cos’è, come funziona dal notaio, vantaggi e costi

Il testamento pubblico è il testamento ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, attraverso il quale una persona può disporre delle proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Questa specifica tipologia di testamento si caratterizza per il fatto che il testatore dichiara oralmente la propria volontà al pubblico ufficiale, il quale si occupa di redigerla per iscritto in forma giuridica corretta, garantendo la massima sicurezza formale e sostanziale. A differenza del testamento olografo, che viene scritto interamente di pugno dal disponente, il testamento pubblico attribuisce immediata certezza alla provenienza delle dichiarazioni e alla data del ricevimento, offrendo una protezione totale contro i rischi di smarrimento, sottrazione o alterazione.

Pianificare la successione attraverso la redazione di un testamento pubblico permette di tutelare i propri cari e di ripartire il patrimonio nel pieno rispetto delle norme di legge, liti familiari riducendo al minimo il rischio di future liti familiari. Nei paragrafi che seguono verranno analizzati i requisiti essenziali, le formalità previste, i costi dell’atto e la gestione del documento sia in vita sia dopo l’apertura della successione.

Cos’è il testamento pubblico e quali sono i requisiti di validità

Per comprendere appieno cos’è il testamento pubblico, è necessario esaminare le rigide formalità imposte dal Codice Civile per assicurare l’autenticità e l’intangibilità delle ultime volontà. Il testamento pubblico è redatto dal notaio, il quale riceve le disposizioni in veste di pubblico ufficiale, alla presenza di testimoni, e attribuisce al documento la qualifica di atto pubblico, facente piena prova fino a querela di falso di quanto avvenuto dinanzi a lui.

La redazione del testamento prevede lo svolgimento di una procedura rigorosa che si articola nelle seguenti fasi:

  • dichiarazione del testatore: il disponente dichiara innanzi al notaio e ai testimoni le proprie ultime volontà, esprimendole oralmente in modo libero e consapevole;
  • redazione per iscritto: il notaio, ascoltate le richieste, traduce le parole del disponente in clausole giuridiche chiare ed efficaci, procedendo alla materiale redazione del testamento pubblico;
  • lettura del testamento: il professionista esegue la lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni, al fine di verificare la perfetta corrispondenza tra quanto redatto e la reale volontà del testatore;
  • sottoscrizione: l’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il disponente si trova nell’impossibilità di firmare o ha grave difficoltà di firmare, il notaio deve indicarne la causa, inserendo un’apposita menzione notarile.

La validità del testamento è strettamente legata all’osservanza di questi passaggi. La legge stabilisce infatti la nullità del testamento qualora manchi la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore oppure la sottoscrizione del testatore o del notaio, salvo il caso in cui il testatore sia impossibilitato a sottoscrivere e siano osservate le formalità previste dalla legge. L’atto deve inoltre indicare il luogo e la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione ed essere sottoscritto anche dai testimoni. L’inosservanza di queste ulteriori formalità non determina, tuttavia, la nullità, ma può comportare l’annullamento del testamento su istanza di chiunque vi abbia interesse

Le differenze fondamentali tra testamento pubblico, olografo e segreto

La scelta della forma di testamento più idonea per la gestione della propria successione dipende dalla complessità del patrimonio e dalle specifiche esigenze di riservatezza o tutela del disponente. L’ordinamento italiano prevede tre forme ordinarie principali, ciascuna caratterizzata da peculiari modalità di formazione e conservazione.

CaratteristicaTestamento OlografoTestamento PubblicoTestamento Segreto
RedazioneScritto interamente a mano dal testatoreRicevuto dal notaio, che riduce per iscritto la volontà dichiarata dal testatore e ne dà lettura in presenza dei testimoniScheda scritta dal testatore o da terzi, anche con mezzi meccanici, e sottoscritta secondo le prescrizioni dell’art. 604 c.c.; consegnata personalmente al notaio in involto sigillato
Presenza di TestimoniNon previstaObbligatoria (almeno due testimoni)Obbligatoria al momento della consegna
Natura dell’attoScrittura privataAtto pubblicoAtto complesso: scheda testamentaria privata e verbale notarile di ricevimento avente natura di atto pubblico
Rischio smarrimentoRischio elevato se conservato privatamente; ridotto se depositato presso un notaioNullo. Originale conservato dal notaio o, nei casi previsti, dall’Archivio notarile; dopo la morte del testatore, una copia è trasmessa al Tribunale competente. Rischio di smarrimento molto ridotto.Nullo. Conservato sigillato dal notaio o, nei casi previsti, dall’Archivio notarile; dopo la morte viene aperto e pubblicato e copia del verbale è trasmessa al Tribunale. Rischio di smarrimento molto ridotto, salvo il caso di ritiro da parte del testatore.
Costo inizialeNessun costo necessario, salvo eventuale consulenza o deposito notarileCompenso notarile e spese, tributi e diritti applicabiliCompenso notarile e spese, tributi e diritti applicabili

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e firmato di mano del testatore. Pur essendo una forma rapida ed economica, presenta notevoli elementi di fragilità: può essere facilmente smarrito, distrutto da terzi interessati o impugnato per difetti legati alla mancanza di autografia o all’interpretazione del testo. 

Tali rischi possono essere sensibilmente ridotti mediante il deposito fiduciario del testamento olografo presso un notaio. In questo caso il documento conserva la propria natura di testamento olografo, ma viene custodito dal notaio, che ne assicura la conservazione e, dopo la morte del testatore, provvede alla sua pubblicazione. Il deposito fiduciario non sana eventuali vizi formali o sostanziali della scheda, ma limita il rischio di perdita, distruzione od occultamento e ne facilita il reperimento; il deposito può inoltre essere annotato, con il consenso del testatore, nel Registro volontario dei testamenti olografi istituito dal Consiglio nazionale del Notariato. 

Il notaio può inoltre prestare attività di consulenza preventiva per la redazione del testamento olografo da depositarsi fiduciariamente, aiutando il testatore a formulare disposizioni chiare, coerenti e conformi alla legge. La scheda testamentaria deve però essere redatta personalmente dal testatore e deve essere interamente scritta, datata e sottoscritta di suo pugno: l’intervento consulenziale del notaio non modifica, pertanto, la natura olografa del testamento.

Il testamento segreto, d’altro canto, unisce i vantaggi della riservatezza dell’olografo alla sicurezza della custodia notarile, ma presenta procedure di redazione e consegna particolarmente complesse.

Il testamento pubblico dal notaio azzera i rischi di dispersione e garantisce la conformità delle disposizioni alle norme preventive di legge, come quelle a tutela della quota di legittima spettante ai parenti più stretti.

I vantaggi del testamento pubblico nella pianificazione successoria

I vantaggi del testamento pubblico emergono chiaramente quando si analizza la solidità dell’atto in sede di eventuale contenzioso tra gli eredi. Redigere un testo assistiti da un professionista riduce drasticamente il rischio che le disposizioni possano essere dichiarate nulle o annullabili per vizi formali o per l’ambiguità del linguaggio utilizzato.

In sintesi, i principali vantaggi del testamento in forma pubblica sono:

  • consulenza tecnica preventiva: il notaio guida il disponente nella ripartizione dei beni, illustrando i limiti di legge e i diritti dei legittimari, prevenendo l’inserimento di clausole inefficaci;
  • inviolabilità e custodia garantita: l’atto rimane depositato presso lo studio, eliminando ogni possibilità di occultamento o falsificazione;
  • maggiore resistenza all’impugnazione: la presenza del notaio, chiamato ad accertare visivamente l’identità e la piena capacità di intendere e di volere del disponente, rende estremamente difficile per chiunque sostenere l’incapacità naturale del soggetto, a meno di una complessa querela di falso.

Occorre tuttavia precisare che il giudizio del notaio sulla capacità del testatore non è coperto dalla fede privilegiata dell’atto pubblico: l’eventuale incapacità naturale può essere contestata in giudizio con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso. Il testamento pubblico e l’eventuale certificazione specialistica rendono però la contestazione probatoriamente più complessa, poiché consentono di documentare in modo puntuale le condizioni e la volontà del testatore nel momento esatto dell’atto.

Questo strumento si rivela particolarmente raccomandato in presenza di patrimoni complessi, famiglie ricomposte (con figli nati da differenti unioni) o quando si intende destinare una quota dei propri beni a finalità benefiche, garantendo che le disposizioni del testatore trovino esatta e pacifica attuazione.

Casi particolari: disabilità, impedimenti fisici e il testamento del muto

La legge riserva una tutela speciale e un accesso garantito alla successione pubblica per tutti coloro che presentano impedimenti fisici, sensoriali o legati all’impossibilità di sottoscrivere. In queste ipotesi, l’intervento del notaio diventa spesso l’unico strumento idoneo a raccogliere formalmente le ultime volontà.

Nel caso di testamento pubblico richiesto da un soggetto che non sa o non può firmare, per analfabetismo o per gravi patologie fisiche, il testatore dichiara al notaio la causa dell’impedimento e il notaio ne fa espressa menzione nell’atto. La legge prevede che, in particolari condizioni, come nel caso del testamento del muto, del sordo o del sordomuto, sia obbligatorio l’intervento di un interprete e, quando il testatore non sa o non può leggere, l’aumento del numero dei testimoni da due a quattro, garantendo che la comunicazione della volontà avvenga in modo trasparente e documentato.

il notaio inserisce nell’atto la dichiarazione dell’impedimento espressa dal disponente. La legge prevede che in particolari condizioni, come per il testamento del muto, del sordo o del sordomuto, sia obbligatorio l’intervento di un interprete o l’aumento del numero dei testimoni (da due a quattro), garantendo che la comunicazione della volontà avvenga in modo trasparente, documentato e incontestabile. La presenza fisica e l’ascolto attuato dal professionista superano qualsiasi barriera fisica o sensoriale, traducendo la volontà espressa in un atto perfettamente valido.

Conservazione dell’atto e funzionamento del Registro Generale dei Testamenti

Finché il disponente è in vita, il notaio conserva l’originale del testamento pubblico con il massimo vincolo di riservatezza. Il contenuto dell’atto non può essere rivelato a terzi, né è possibile consentirne l’ispezione o la lettura oppure rilasciarne copie, estratti o certificati, salvo che al testatore stesso o a una persona munita di uno speciale mandato in forma autentica. I potenziali eredi e i familiari più stretti non possono quindi ottenere informazioni sul contenuto del testamento durante la vita del disponente.

Il sistema italiano garantisce una tracciabilità istituzionale permanente attraverso i seguenti passaggi:

  1. iscrizione nel Registro: entro dieci giorni dal ricevimento del testamento, il notaio provvede a richiederne l’iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti, istituito presso il Ministero della Giustizia – Ufficio Centrale degli Archivi Notarili. Nel Registro sono inseriti i dati necessari all’identificazione e al reperimento dell’atto, ma non il contenuto delle disposizioni testamentarie. Entro lo stesso termine, una copia del testamento pubblico, chiusa e sigillata, viene trasmessa all’Archivio Notarile distrettuale;
  2. segretezza del contenuto: il Registro custodisce esclusivamente le informazioni necessarie a individuare l’esistenza, la natura e il luogo di conservazione dell’atto, senza riportarne il contenuto. Le informazioni risultanti dal Registro possono essere richieste dagli interessati soltanto dopo la morte del testatore;
  3. passaggio agli Archivi: qualora il professionista cessi l’attività, anche per pensionamento, oppure si trasferisca in un altro distretto notarile, l’originale del testamento e gli altri atti, registri e repertori conservati dal notaio vengono depositati presso l’Archivio Notarile competente, per garantirne la conservazione istituzionale nel tempo.

Cosa succede dopo la morte del testatore: pubblicazione ed esecuzione

Subito dopo la morte del testatore, una volta che il notaio ne abbia avuto notizia e sia stata fornita idonea prova del decesso, l’atto di ultima volontà cessa di essere riservato ed entra nella fase della sua operatività giuridica. Al momento della conoscenza della morte del testatore, il notaio che tiene in custodia il testamento pubblico redige il verbale di passaggio dal fascicolo degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, rendendo formalmente conoscibile ed eseguibile il testamento.

Il testamento pubblico, a differenza del testamento olografo e del testamento segreto, non è soggetto a una vera e propria pubblicazione. Il notaio provvede inoltre a trasmetterne una copia alla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione.

Gli eredi e i legatari possono richiedere una copia conforme del testamento per avviare le pratiche di successione, presentare la dichiarazione di successione, richiedere, insieme agli altri documenti necessari, lo sblocco dei conti correnti bancari ed eseguire le volture degli immobili.

Il notaio ha inoltre il compito istituzionale di comunicare l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari dei quali conosca il domicilio o la residenza, anche se situati all’estero, favorendo la tempestiva conoscenza delle disposizioni e riducendo il rischio che le volontà del testatore rimangano ineseguite.

I costi del testamento pubblico: onorari e imposte

Il costo di un testamento pubblico è composto da diverse voci che comprendono l’onorario professionale del notaio per l’attività di consulenza e di redazione, l’imposta di registro in misura fissa, l’imposta di bollo e i diritti di segreteria e cassa nazionale.

La spesa complessiva per redigere un testamento pubblico non è fissa, ma risente della complessità delle disposizioni da inserire (come la previsione di numerosi legati, la costituzione di trust o la clausola di nomina di un esecutore testamentario). Le spese dell’atto vengono corrisposte direttamente dal disponente al momento della firma in studio, gravando interamente sulla sua persona, in modo da non lasciare alcun debito o incombenza economica agli eredi in relazione alla redazione originaria del documento. Per pianificare correttamente l’operazione, è sempre opportuno rivolgersi direttamente allo studio per ottenere una valutazione personalizzata basata sulle proprie specifiche esigenze.

Modifica e revoca: il testamento è un atto revocabile

Un principio cardine del diritto successorio italiano stabilisce che il testamento è un atto revocabile e modificabile fino all’ultimo istante di vita del suo autore. Il disponente non può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare un testamento o di modificarne le disposizioni, e ogni clausola contraria è priva di qualsiasi effetto giuridico.

Si può procedere alla modifica delle proprie decisioni attraverso la redazione di un nuovo testamento, il quale può rivestire una forma differente rispetto a quello precedente (ad esempio, un testamento pubblico può essere validamente modificato o revocato da un successivo testamento olografo, e viceversa). La revoca può essere espressa, se il nuovo atto dichiara esplicitamente di annullare in tutto o in parte le vecchie disposizioni, oppure tacita, ad esempio qualora le clausole del nuovo documento risultino oggettivamente incompatibili con quelle contenute nell’atto redatto in precedenza.

Come prepararsi all’atto: la checklist dei documenti necessari

Prima di fissare un appuntamento per fare testamento pubblico, è estremamente utile raccogliere in anticipo la documentazione anagrafica e le informazioni relative alla composizione del proprio patrimonio. Questo permette al notaio di inquadrare rapidamente la situazione familiare, verificare il rispetto delle quote riservate ai legittimari e strutturare le clausole in modo chiaro e inattaccabile.

Al fine di agevolare questo percorso preparatorio, lo studio ha predisposto un documento integrativo di sintesi. È possibile salvare e consultare comodamente la risorsa in formato PDF per verificare passo dopo passo tutti gli elementi necessari prima del colloquio in studio.

Studio Notarile Doria Saglietti Scerbo


FAQ – Domande frequenti sul testamento pubblico

Chi deve essere presente durante la redazione di un testamento pubblico?

Durante la redazione del testamento pubblico è obbligatoria la presenza di due testimoni e del notaio, oltre ovviamente a quella del disponente. I testimoni devono possedere i requisiti previsti dalla legge notarile: devono essere maggiorenni, cittadini italiani o residenti nella Repubblica, avere il pieno godimento dei diritti civili e non avere un interesse diretto nell’atto (non possono quindi essere scelti tra gli eredi, i legatari o i loro parenti stretti).

Il contenuto del testamento resta segreto mentre la persona è in vita?

Sì, il contenuto del testamento pubblico è protetto dal segreto professionale più assoluto. Il notaio che riceve il testamento ha il divieto deontologico e di legge di rivelarne il contenuto o l’esistenza a chiunque prima della morte del testatore. Solo il disponente ha il diritto di richiedere copie o estratti del proprio atto in qualsiasi momento.

Come faccio a sapere se un parente deceduto ha lasciato un testamento pubblico?

Dopo la morte del testatore, chiunque vi abbia interesse può effettuare una ricerca formale presentando l’estratto dell’atto di morte al Registro Generale dei Testamenti o inoltrando una richiesta all’Archivio Notarile Distrettuale. Se la ricerca evidenzia l’esistenza di un atto, l’interessato potrà rivolgersi al notaio custode per ottenerne la pubblicazione e richiedere una copia conforme delle disposizioni.

Chi paga il notaio per la redazione del testamento pubblico?

Il costo della redazione di un testamento pubblico viene pagato interamente dal disponente al momento della stipula dell’atto in studio. Gli eredi non dovranno farsi carico di alcuna spesa per la redazione dell’atto originario dopo il decesso, ma dovranno corrispondere esclusivamente i costi e le imposte legate alle successive attività di pubblicazione, rilascio delle copie e presentazione della dichiarazione di successione per il trasferimento dei beni del patrimonio ereditario. Per valutare una pianificazione successoria personalizzata, è possibile mettersi in contatto diretto attraverso il modulo di richiesta consulenza dello studio.