Il fondo fiduciario vivente è un’espressione utilizzata per indicare il living trust, cioè un trust istituito durante la vita del disponente per destinare determinati beni a uno scopo o nell’interesse di uno o più beneficiari.
Nell’ordinamento italiano, tuttavia, “fondo fiduciario vivente” non è il nome di uno specifico istituto disciplinato dal Codice civile. Il riferimento è al trust istituito tra vivi, riconosciuto in Italia nell’ambito della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con la Legge n. 364 del 16 ottobre 1989.
Comprendere questa distinzione è importante perché questo strumento ha caratteristiche proprie e non deve essere confuso con il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione o altri istituti utilizzati per organizzare e destinare il patrimonio.
Cos’è un fondo fiduciario vivente
Con l’espressione fondo fiduciario vivente si fa generalmente riferimento a un trust costituito mentre il disponente, cioè la persona che lo istituisce, è in vita.
Attraverso l’atto istitutivo vengono definite le regole fondamentali: quali finalità devono essere perseguite, chi deve amministrare i beni, chi può beneficiarne, per quanto tempo e a quali condizioni.
I beni destinati vengono gestiti secondo quanto stabilito nell’atto e dalla legge regolatrice scelta. Uno degli elementi caratteristici è la loro separazione rispetto al patrimonio personale del soggetto incaricato della gestione.
Non si tratta quindi semplicemente di un conto o di un “fondo” nel quale depositare denaro. Possono essere coinvolte diverse tipologie di beni e lo strumento può rispondere a esigenze di gestione, pianificazione patrimoniale e pianificazione successoria.
Fondo fiduciario vivente e fondo fiduciario testamentario
La distinzione riguarda innanzitutto il momento in cui viene istituito.
Il primo viene costituito durante la vita del disponente. Il cosiddetto fondo fiduciario testamentario, espressione con cui si fa riferimento al trust testamentario, trova invece la propria fonte in una disposizione testamentaria.
La differenza incide sul momento in cui lo strumento produce i propri effetti, sulla destinazione dei beni e sui rapporti con la successione.
Come funziona un fondo fiduciario
Il funzionamento può essere sintetizzato in questo modo: il disponente individua determinati beni e stabilisce che siano amministrati secondo uno specifico programma, nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo indicato nell’atto.
La gestione viene affidata al trustee, che assume la titolarità dei beni ma non può utilizzarli liberamente come se facessero parte del proprio patrimonio personale. Deve amministrarli rispettando le regole stabilite e gli obblighi derivanti dalla legge applicabile.
Questa separazione tra titolarità, gestione e destinazione dei beni è uno degli elementi che caratterizzano lo strumento.
Disponente, trustee e beneficiari
I principali soggetti coinvolti sono:
- disponente: la persona che istituisce il trust e vi destina determinati beni;
- trustee: il soggetto che assume la titolarità dei beni e li amministra secondo le regole stabilite;
- beneficiari: i soggetti nel cui interesse il patrimonio può essere gestito e ai quali possono essere attribuiti redditi o beni secondo quanto previsto dall’atto.
Il trustee viene talvolta definito, in termini più generici, amministratore fiduciario. La sua funzione deve però essere valutata sulla base della disciplina specifica del trust e non va confusa con quella di altri soggetti fiduciari previsti o utilizzati nell’ordinamento italiano.
In alcune strutture può essere previsto anche un guardiano, chiamato anche protector, al quale vengono attribuiti determinati poteri di controllo sull’operato del trustee.
Quali beni possono essere conferiti
I beni conferiti in trust possono essere di diversa natura. Possono comprendere, ad esempio, denaro, beni mobili, beni immobili, partecipazioni societarie e altri diritti patrimoniali compatibili con la struttura scelta.
È importante distinguere l’atto con cui vengono definite le regole dello strumento dal conferimento dei beni. Con il primo viene stabilito il programma; con il secondo determinati beni vengono effettivamente destinati a quel programma.
Il conferimento di una casa o di un altro immobile
Anche una casa o un altro bene immobile può essere conferito.
In questo caso la titolarità dell’immobile viene trasferita al trustee, che deve amministrarlo nel rispetto delle finalità e delle regole stabilite. Il bene, pur essendo intestato al trustee, rimane separato dal suo patrimonio personale.
Il trasferimento richiede il rispetto delle forme previste per gli atti immobiliari e degli adempimenti relativi alla pubblicità nei registri immobiliari. Per approfondire i controlli e le formalità che accompagnano questi atti è possibile consultare la pagina dedicata ai trasferimenti immobiliari.
Finalità e pianificazione successoria
Un trust istituito tra vivi può essere utilizzato per organizzare la gestione di determinati beni nel tempo e stabilire in anticipo regole precise sulla loro amministrazione e destinazione.
A seconda del caso concreto, può rispondere a esigenze di:
- gestione e pianificazione del patrimonio;
- passaggio generazionale;
- pianificazione successoria;
- gestione di immobili o partecipazioni societarie;
- tutela degli interessi di figli o altri familiari;
- tutela di persone fragili o con disabilità;
- conservazione e amministrazione unitaria di determinati beni.
La scelta deve però partire dall’obiettivo concreto e dal confronto con gli altri strumenti disponibili.
La destinazione dei beni a favore dei figli
I beni possono essere destinati nell’interesse dei figli, stabilendo come dovranno essere amministrati nel tempo e a quali condizioni potranno essere attribuiti ai beneficiari.
L’atto può, ad esempio, prevedere modalità e tempi di gestione del patrimonio e le condizioni alle quali un figlio potrà ricevere redditi o determinati beni.
In presenza di figli minorenni, persone con disabilità o altre particolari esigenze familiari, è opportuno valutare la soluzione nel quadro più ampio degli strumenti disponibili per la tutela patrimoniale della famiglia.
Fondo fiduciario vivente e successione
Il trust può essere utilizzato con finalità successorie, ma non consente di ignorare le norme inderogabili poste a tutela dei legittimari.
I legittimari sono le persone alle quali la legge riserva una quota dell’eredità: il coniuge, i figli e, in determinate circostanze, gli ascendenti.
Se la destinazione patrimoniale produce una liberalità che lede la quota loro riservata, possono trovare applicazione gli strumenti previsti dall’ordinamento a loro tutela, tra cui l’azione di riduzione.
In termini semplici, destinare determinati beni attraverso un trust non permette di sottrarli automaticamente alle regole della successione necessaria.
Il rapporto con la successione deve quindi essere valutato già nella fase di progettazione, considerando la situazione familiare del disponente e i diritti dei soggetti coinvolti. Sul sito dello Studio è disponibile anche la sezione dedicata a testamento, successioni e trust, con le informazioni sui servizi notarili relativi alla pianificazione successoria, ai testamenti, alle donazioni e agli altri strumenti di passaggio generazionale.
Protezione patrimoniale, segregazione e creditori
Uno degli effetti caratteristici è la segregazione patrimoniale. Significa che i beni destinati vengono mantenuti separati dal patrimonio personale del trustee e devono essere utilizzati per le finalità stabilite.
La separazione patrimoniale non significa, però, che i beni diventino sempre inattaccabili dai creditori.
Gli effetti nei confronti dei creditori del disponente dipendono anche dalle circostanze nelle quali l’operazione è stata realizzata. In particolare, lo strumento non può essere utilizzato per sottrarre illegittimamente beni alle pretese dei creditori.
Quando ne ricorrono i presupposti, il creditore può ricorrere agli strumenti previsti dall’ordinamento, tra cui l’azione revocatoria. Questa consente, in presenza delle condizioni previste dalla legge, di ottenere l’inefficacia nei propri confronti di un atto che abbia pregiudicato le ragioni creditorie.
Per questo motivo, parlando di protezione del patrimonio, è più corretto riferirsi agli effetti di separazione e destinazione dei beni, evitando di considerare il trust come uno strumento capace di renderli indiscriminatamente inattaccabili.
Trust revocabile e irrevocabile
La struttura può essere revocabile o irrevocabile, in funzione della legge regolatrice e delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo.
Nel primo caso il disponente può riservarsi, nei limiti consentiti, la possibilità di revocare il trust. Nel secondo questa facoltà non è prevista.
Occorre però considerare anche gli altri poteri eventualmente mantenuti dal disponente. Se conserva un controllo tale da svuotare concretamente l’autonomia del trustee, possono sorgere problemi sull’effettività della struttura.
Per questo motivo il modello statunitense del revocable living trust non può essere trasferito automaticamente nel contesto italiano senza considerare la legge regolatrice scelta e le caratteristiche concrete dell’atto.
Durata del trust
Non esiste un’unica durata valida per tutti i trust.
La durata del trust dipende dalla legge regolatrice applicabile, dalle finalità perseguite e dalle disposizioni contenute nell’atto istitutivo.
Non va quindi attribuito automaticamente a questo strumento il limite di 90 anni previsto dall’art. 2645-ter del Codice civile per il diverso istituto del vincolo di destinazione su beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri.
Il vincolo di destinazione e il trust non sono equivalenti e seguono discipline differenti.
Fondo fiduciario vivente, fondo patrimoniale e vincolo di destinazione
Trust, fondo patrimoniale e vincolo di destinazione consentono, con modalità differenti, di attribuire a determinati beni una specifica destinazione. Non sono però istituti equivalenti.
Il fondo patrimoniale è disciplinato dal Codice civile e consente di destinare determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia.
Il vincolo di destinazione previsto dall’art. 2645-ter c.c. consente, in presenza dei relativi presupposti, di destinare determinati beni alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni o altri enti o persone fisiche.
Il trust presenta invece una struttura nella quale i beni sono affidati al trustee affinché vengano amministrati secondo il programma definito nell’atto.
| Strumento | Caratteristica principale | Gestione dei beni |
|---|---|---|
| Trust tra vivi | I beni sono destinati alle finalità indicate nell’atto e costituiscono un patrimonio separato | È affidata al trustee secondo le regole stabilite |
| Fondo patrimoniale | Determinati beni sono destinati ai bisogni della famiglia | Segue la disciplina prevista dal Codice civile |
| Vincolo di destinazione | Determinati beni sono vincolati alla realizzazione degli interessi previsti dall’art. 2645-ter c.c. | Dipende dalla struttura dell’operazione e dal vincolo costituito |
La scelta non può quindi dipendere soltanto dall’obiettivo generico di proteggere il proprio patrimonio. Occorre individuare l’interesse concreto da perseguire e verificare quale soluzione sia giuridicamente adeguata.
Costituzione del fondo fiduciario vivente e ruolo del notaio
La costituzione del fondo, inteso in questo caso come trust istituito tra vivi, parte dalla definizione di un programma preciso.
L’atto istitutivo del trust stabilisce gli elementi fondamentali: legge regolatrice, finalità, soggetti coinvolti, poteri e obblighi del trustee, beneficiari, durata e modalità di gestione e destinazione dei beni.
Il notaio non assume per questo motivo il ruolo di trustee e non gestisce i beni. Il suo intervento riguarda la costruzione e la formalizzazione giuridica dell’operazione nei casi in cui sia richiesto o opportuno in relazione agli atti da compiere e ai beni coinvolti.
In questa fase può essere valutata anche l’adeguatezza dello strumento rispetto all’obiettivo perseguito e il suo rapporto con successione, diritti dei legittimari, situazione familiare, caratteristiche dei beni e altri strumenti disponibili.
Quando interviene il notaio
L’intervento notarile non assume necessariamente la stessa forma in ogni trust. Dipende dalla struttura dell’operazione e dalla natura degli atti che devono essere compiuti.
Quando vengono trasferiti beni immobili o diritti immobiliari, devono essere rispettati i requisiti di forma previsti dall’ordinamento e gli adempimenti relativi alla pubblicità immobiliare.
Il notaio effettua i controlli necessari per l’atto, verifica gli aspetti giuridici dell’operazione e cura le formalità richieste nei pubblici registri.
Il confronto preventivo consente inoltre di stabilire se il trust sia lo strumento coerente con l’esigenza concreta o se possano risultare più appropriati altri istituti, come il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione, il testamento o, in presenza dei relativi presupposti, il patto di famiglia.
Costi di costituzione e gestione
Non esiste un costo standard valido per ogni operazione.
I costi dipendono dalla complessità della struttura, dal numero e dalla natura dei beni, dalla presenza di immobili o partecipazioni societarie, dalle attività necessarie per predisporre gli atti e dagli eventuali costi successivi di gestione.
Può incidere anche il compenso del trustee, soprattutto quando l’incarico richiede un’attività di amministrazione continuativa.
Per determinare il costo effettivo è quindi necessario conoscere le caratteristiche dell’operazione e del patrimonio interessato.
Aspetti fiscali del fondo fiduciario vivente
Gli aspetti fiscali devono essere considerati già nella fase di progettazione.
La disciplina distingue i diversi momenti dell’operazione e prende in considerazione, tra gli altri elementi, l’istituzione, il conferimento dei beni, la produzione di redditi e il successivo trasferimento ai beneficiari.
Anche la tassazione dei redditi dipende dalle caratteristiche della struttura e dalla posizione dei beneficiari.
Non è quindi corretto attribuire automaticamente un vantaggio fiscale alla costituzione di un fondo fiduciario. Fiscalità ed effetti civilistici devono essere esaminati insieme sulla base della situazione concreta.
Vantaggi del fondo fiduciario vivente e principali limiti
Uno dei principali vantaggi del fondo fiduciario vivente è la possibilità di stabilire in anticipo regole precise per la gestione e la destinazione di determinati beni, anche per un periodo prolungato.
A seconda delle esigenze, può consentire di organizzare il patrimonio, programmare un passaggio generazionale, tutelare gli interessi di determinati beneficiari e assicurare continuità nella gestione.
A questa flessibilità corrisponde però una maggiore complessità. La costituzione può comportare costi iniziali e di gestione e deve rispettare i diritti dei creditori, dei legittimari e le norme fiscali applicabili.
La sua utilità va quindi valutata rispetto alle esigenze concrete e confrontata con gli altri strumenti disponibili.
Valutare la soluzione più adatta con lo Studio Notarile
La costituzione di un trust richiede una valutazione preventiva delle finalità, dei beni da destinare, dei beneficiari e degli effetti patrimoniali, successori e fiscali dell’operazione.
Lo Studio Notarile Associato Doria Saglietti Scerbo assiste nella valutazione e predisposizione degli strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria.
- Sede principale di Padova: Corso del Popolo, 8/C – 35131 Padova | Tel. 049 655 080
- Ufficio di Vigonza: Via Bachelet, 5 – 35010 Vigonza (PD) | Tel. 049 628 807
- Ufficio di Grantorto: Via Umberto I, 55/2 – 35010 Grantorto (PD) | Tel. 049 655 080
Email: info@studionotariledbs.it
È possibile scrivere all’indirizzo info@studionotariledbs.it oppure utilizzare la pagina Contatti e Preventivi per richiedere informazioni o fissare un appuntamento.
FAQ sul fondo fiduciario vivente
Chi può istituire un fondo fiduciario vivente?
Il soggetto che istituisce il trust è il disponente, cioè la persona che definisce il programma e destina determinati beni alle finalità previste. Le modalità concrete devono essere valutate considerando la situazione patrimoniale e personale del disponente.
Chi può essere nominato trustee?
Il trustee è il soggetto al quale viene affidata la gestione dei beni secondo le regole stabilite. In funzione della struttura adottata e della legge regolatrice può trattarsi di una persona fisica o di un soggetto professionale. La scelta è particolarmente importante perché il trustee assume specifici obblighi e responsabilità.
Il disponente può continuare a utilizzare i beni conferiti?
Dipende dalle regole previste dall’atto e dalla struttura adottata. Il disponente può mantenere determinati poteri o, in alcune configurazioni, essere anche beneficiario, ma non si può presumere che continui a disporre liberamente dei beni come prima del conferimento.
Cosa succede alla morte del disponente?
La morte del disponente non determina necessariamente la cessazione del trust. Se l’atto prevede che la gestione prosegua, il trustee continua ad amministrare i beni secondo il programma e per la durata stabiliti. Restano comunque applicabili le norme inderogabili pertinenti, comprese quelle poste a tutela dei legittimari.
È possibile modificare o revocare un fondo fiduciario vivente?
Dipende dalla legge regolatrice e dalle disposizioni contenute nell’atto istitutivo. Alcune strutture prevedono poteri di modifica o revoca, mentre altre sono irrevocabili. Per stabilire se e in quale modo sia possibile intervenire occorre quindi esaminare il singolo atto.